TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS

KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l. – Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – STRUTTURA DEI TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS

1.1 I TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS sono costituiti da:

– I. DISPOSIZIONI GENERALI

– II. TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE

– III. TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO

– IV. TERMINI E CONDIZIONI B2B (PER LA COOPERAZIONE COMMERCIALE CON I RESELLER)

– V. TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE

1.2 I presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS sono pubblicati sul SITO INTERNET e sulle eventuali applicazioni mobili. Il SITO INTERNET e il marchio KOSMIKOS sono di titolarità di KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., che ne cura la gestione.

1.3 Le disposizioni della Sezione I si applicano a tutte le parti dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS, salvo che sia diversamente previsto in specifiche sezioni.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

I termini definiti nel presente Articolo si applicano a tutte le parti dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“ACCOUNT Il mio KOSMIKOS” indica l’account utente attivabile sul SITO INTERNET e sulle applicazioni mobili, che abilita le funzioni ulteriormente specificate nei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e sul SITO INTERNET.

“ACCOUNT RESELLER” indica l’account utente riservato alle persone giuridiche, quali agenzie di viaggi e strutture ricettive, che rivendono i servizi di trasporto KOSMIKOS a fronte delle commissioni definite in sede contrattuale.

“ALTRO VETTORE” indica il vettore che non è membro della PIATTAFORMA KOSMIKOS, i cui servizi o prodotti non sono oggetto di intermediazione o di vendita da parte dell’INTERMEDIARIO e sulla cui esecuzione l’INTERMEDIARIO non ha alcuna influenza (ad esempio compagnie aeree, navali e ferroviarie).

“ARRIVO STIMATO AL TERMINAL” indica l’orario stimato, indicato in fase di prenotazione, entro il quale il PASSEGGERO raggiungerà il terminal designato dal COMMITTENTE.

“BAMBINO” indica la persona fisica di età inferiore ai dodici (12) anni non compiuti. Le disposizioni che fanno riferimento a soglie di età diverse si applicano nei limiti da esse indicati.

“CODICE DI SCONTO” indica il codice che attribuisce uno sconto di importo variabile, riconosciuto dall’INTERMEDIARIO al COMMITTENTE nelle ipotesi previste dai presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS. Il CODICE DI SCONTO ha validità di un (1) anno dalla data di emissione, è utilizzabile esclusivamente per acquisti successivi e non per acquisti già perfezionati, ed è utilizzabile in un’unica soluzione; l’eventuale importo residuo non può essere utilizzato successivamente, ceduto o convertito in denaro. È vietata la pubblicazione del CODICE DI SCONTO su siti web, social media, bacheche o altri spazi accessibili al pubblico, salvo che ciò avvenga mediante gli strumenti messi a disposizione dal portale KOSMIKOS, ove tale distribuzione sia da questi consentita. In caso di utilizzo non consentito, l’INTERMEDIARIO può disattivare il CODICE DI SCONTO, senza che spetti al COMMITTENTE alcun rimborso. Costituiscono in particolare utilizzo non consentito la pubblicazione e la vendita di CODICI DI SCONTO su portali che diffondono offerte di sconti o vantaggi al pubblico; l’INTERMEDIARIO può altresì disattivare o rimuovere i collegamenti utilizzati a tale scopo.

“COMMISSIONE” indica il compenso in denaro riconosciuto al RESELLER ai sensi dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS, secondo il mercato di riferimento, la giurisdizione applicabile, i requisiti fiscali ovvero lo specifico accordo intercorso tra le PARTI CONTRAENTI.

“COMMISSIONE DI PRENOTAZIONE TELEFONICA” indica il corrispettivo aggiuntivo applicato dall’INTERMEDIARIO per le prenotazioni effettuate tramite il Centro di Supporto e Vendita KOSMIKOS, comunicato al COMMITTENTE con separata indicazione prima della conclusione del contratto.

“COMMITTENTE” indica la persona fisica o giuridica che trasmette la richiesta e ordina all’INTERMEDIARIO l’intermediazione dei servizi di trasporto, accettando che l’INTERMEDIARIO individui e organizzi il VETTORE. Il COMMITTENTE può altresì rivestire la qualità di PASSEGGERO.

“CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE” indica il contratto concluso tra l’INTERMEDIARIO e il COMMITTENTE, avente ad oggetto l’attività di intermediazione volta alla conclusione del CONTRATTO DI TRASPORTO tra il COMMITTENTE/PASSEGGERO e il VETTORE, che si perfeziona con la conferma del pagamento da parte del COMMITTENTE, previa accettazione dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e presa visione della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS. Il CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE è disciplinato dai TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE.

“CONTRATTO DI TRASPORTO” indica il contratto concluso tra il COMMITTENTE/PASSEGGERO e il VETTORE in conformità ai TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

“CONTRATTO RESELLER SULLA COOPERAZIONE COMMERCIALE” indica il contratto concluso tra l’INTERMEDIARIO e il RESELLER nel momento in cui quest’ultimo accetta i TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e, previa registrazione di un ACCOUNT RESELLER, inizia a ordinare i servizi secondo i presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA CASA/ALLOGGIO” indica l’intervallo di tempo indicato in fase di prenotazione entro il quale il PASSEGGERO deve essere pronto per il trasporto nel luogo designato.

“FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA TERMINAL” indica l’intervallo di tempo indicato in fase di prenotazione entro il quale avviene la partenza dal terminal verso il luogo designato dal COMMITTENTE.

“FINESTRA DI FLESSIBILITÀ” indica l’intervallo temporale, espresso in ore, entro il quale l’orario effettivo di partenza o di arrivo può collocarsi, in anticipo o in ritardo, rispetto all’orario richiesto dal COMMITTENTE, senza che ciò costituisca inadempimento. La durata della FINESTRA DI FLESSIBILITÀ è indicata in fase di prenotazione e può variare in funzione della tratta e della tipologia di servizio.

“I Miei Sconti” indica la sezione dell’ACCOUNT Il mio KOSMIKOS nella quale è riportato l’importo complessivo degli sconti che il titolare dell’account può riscattare.

“INTERMEDIARIO” indica KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA). I termini INTERMEDIARIO e KOSMIKOS designano il medesimo soggetto e sono utilizzati indifferentemente nei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“KOSMIKOS PLUS” indica il servizio supplementare, soggetto a corrispettivo, mediante il quale l’INTERMEDIARIO mette a disposizione del COMMITTENTE/PASSEGGERO, nelle ipotesi espressamente previste, mezzi di trasporto sostitutivi su strada o aerei nonché, ove ricorrano le condizioni indicate, una soluzione di pernottamento, nei termini stabiliti dai presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS. KOSMIKOS PLUS non costituisce un prodotto assicurativo.

“MEMBRO DELLA PIATTAFORMA” indica il VETTORE che ha acquisito la qualità di membro della PIATTAFORMA KOSMIKOS mediante la stipula con l’INTERMEDIARIO di un contratto di intermediazione commerciale, organizzazione di servizi di trasporto, licenza parziale e adesione alla PIATTAFORMA KOSMIKOS, ovvero di un contratto di franchising.

“ORARIO ESATTO DI PARTENZA” indica l’orario esatto di prelievo dal punto designato dal COMMITTENTE. Tale orario ricade sempre all’interno della FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA CASA/ALLOGGIO indicata in fase di prenotazione ed è comunicato il giorno precedente la data di partenza secondo le modalità previste dai presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“PARTI CONTRAENTI” indica congiuntamente KOSMIKOS e la persona fisica o giuridica che aderisce ai presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS; il termine PARTE CONTRAENTE designa ciascuna di esse singolarmente.

“PASSEGGERO” indica la persona fisica che fruisce in concreto dei servizi di trasporto oggetto di intermediazione, in conformità ai presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“PIATTAFORMA KOSMIKOS” indica la piattaforma commerciale ospitata sul SITO INTERNET, che consente l’incontro tra domanda e offerta di servizi di trasporto occasionale di persone e bagagli e della quale sono membri tutti i VETTORI.

“POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS” indica le regole in materia di tutela della riservatezza che disciplinano la raccolta, il trattamento e la protezione dei dati personali trasmessi a KOSMIKOS da COMMITTENTI, PASSEGGERI e RESELLER. La POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS è consultabile sul SITO INTERNET.

“PRENOTAZIONE COMPLETATA” indica la vendita di SERVIZI KOSMIKOS perfezionata e integralmente pagata e non successivamente annullata. La PRENOTAZIONE COMPLETATA costituisce il presupposto per la maturazione della COMMISSIONE in favore del RESELLER e del RESELLER AFFILIATO.

“PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE” indica il rapporto intercorrente tra l’INTERMEDIARIO e il RESELLER AFFILIATO, in virtù del quale l’INTERMEDIARIO autorizza il RESELLER AFFILIATO a commercializzare i SERVIZI KOSMIKOS sul SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO. Il PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE ha per finalità la promozione dei SERVIZI KOSMIKOS e del SITO INTERNET, nonché l’incremento delle vendite dei SERVIZI KOSMIKOS, con particolare riguardo all’acquisizione di nuove vendite.

“RESELLER” indica la persona giuridica che trasmette sul SITO INTERNET le informazioni relative alle richieste di trasporto e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) ha stipulato con l’INTERMEDIARIO il CONTRATTO RESELLER SULLA COOPERAZIONE COMMERCIALE; b) collabora con l’INTERMEDIARIO sulla base dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS, i quali disciplinano le modalità di inoltro dell’ordine e dei pagamenti; c) ha attivato un ACCOUNT RESELLER. Nell’ambito del processo di prenotazione il RESELLER assume altresì il ruolo di COMMITTENTE.

“RESELLER AFFILIATO” indica il RESELLER che ha aderito al PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE e che promuove i SERVIZI KOSMIKOS mediante un collegamento collocato sul SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO.

“SERVIZI KOSMIKOS” indica le soluzioni dinamiche di trasporto con navetta prestate da KOSMIKOS attraverso l’intermediazione del CONTRATTO DI TRASPORTO tra il COMMITTENTE/PASSEGGERO e il VETTORE, secondo quanto definito nei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS; essi possono comprendere l’intermediazione dei servizi di trasporto di passeggeri e bagagli nonché i servizi aggiuntivi richiesti dal COMMITTENTE.

“SITO INTERNET” indica il sito web www.kosmikos.com e le relative sottopagine, attraverso i quali il COMMITTENTE inoltra la richiesta di intermediazione del trasporto e procede all’acquisto del trasporto di persone fisiche e bagagli.

“SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO” indica il sito internet sul quale è collocato il collegamento di affiliazione che reindirizza l’utente al SITO INTERNET. Ogni riferimento al SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO al singolare si intende esteso al plurale, ove il RESELLER AFFILIATO ne utilizzi più di uno.

“TERMINI E CONDIZIONI B2B” indica i termini e le condizioni che disciplinano la collaborazione tra KOSMIKOS e il RESELLER. I TERMINI E CONDIZIONI B2B costituiscono parte integrante dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE” indica i termini e le condizioni che disciplinano la collaborazione tra l’INTERMEDIARIO e il RESELLER AFFILIATO. I TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE costituiscono parte integrante dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE” indica i termini e le condizioni che disciplinano la collaborazione tra l’INTERMEDIARIO e il COMMITTENTE/PASSEGGERO. I TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE costituiscono parte integrante dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO” indica i termini e le condizioni che disciplinano la collaborazione tra il VETTORE e il COMMITTENTE/PASSEGGERO. I TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO costituiscono parte integrante dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS” indica, congiuntamente, le DISPOSIZIONI GENERALI, i TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE, i TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO, i TERMINI E CONDIZIONI B2B e i TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE.

“TRASFERIMENTO CONDIVISO” indica la tipologia di trasporto nella quale l’INTERMEDIARIO aggrega singoli ordini di trasporto aventi percorsi e destinazioni corrispondenti nonché orari di partenza e di arrivo uguali o analoghi. La FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA CASA/ALLOGGIO e/o la FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA TERMINAL e/o l’ARRIVO STIMATO AL TERMINAL sono riportati distintamente in ciascuna offerta di trasporto nel corso del processo di prenotazione. Nell’ambito della prenotazione di un TRASFERIMENTO CONDIVISO l’INTERMEDIARIO ha facoltà di inserire ulteriori PASSEGGERI nel medesimo veicolo. L’ORARIO ESATTO DI PARTENZA del TRASFERIMENTO CONDIVISO ricade sempre all’interno della FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA CASA/ALLOGGIO comunicata in fase di prenotazione ed è reso noto il giorno precedente la data di partenza secondo le modalità indicate nei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

“TRASFERIMENTO PRIVATO” indica la tipologia di trasporto personalizzata secondo le specifiche esigenze del COMMITTENTE, il quale seleziona i luoghi di pick-up e di drop-off, la tipologia di veicolo e orari di pick-up determinati, confermati già in sede di prenotazione. Il TRASFERIMENTO PRIVATO è organizzato ed eseguito in favore dei soli PASSEGGERI indicati dal COMMITTENTE al momento della prenotazione; non è ammesso l’inserimento nel medesimo trasporto di PASSEGGERI provenienti da altre prenotazioni. Optando per il TRASFERIMENTO PRIVATO in sede di prenotazione sul SITO INTERNET è possibile scegliere l’opzione che riconosce il rimborso dell’importo corrisposto in caso di annullamento dell’ordine.

“VETTORE” indica il prestatore dei servizi di trasporto di persone e dei relativi bagagli che esegue il servizio di trasporto in conformità al CONTRATTO DI TRASPORTO stipulato tra il COMMITTENTE/PASSEGGERO e il VETTORE medesimo e ai TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. Tutti i VETTORI sono membri della PIATTAFORMA KOSMIKOS.

“VOUCHER” indica l’attestazione emessa dalla PIATTAFORMA KOSMIKOS con la quale si conferma che il COMMITTENTE ha validamente inoltrato un ordine di intermediazione, che l’INTERMEDIARIO è tenuto a eseguire secondo quanto previsto dai presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS. Il VOUCHER non è cedibile: esso può essere utilizzato esclusivamente dai PASSEGGERI indicati al momento della prenotazione e non può formare oggetto di rivendita o trasferimento a terzi, salvo diverso accordo scritto con l’INTERMEDIARIO. Il VOUCHER, in formato cartaceo o digitale, è esibito al VETTORE al momento della partenza.

ARTICOLO 3 – DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

3.1 KOSMIKOS tutela con rigore i propri diritti di proprietà intellettuale e industriale, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d’autore e i diritti sui segni distintivi.

3.2 I marchi KOSMIKOS®, singolarmente e complessivamente considerati, sono protetti quali marchi registrati ai sensi del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). I contenuti, le forme, la grafica e il design del SITO INTERNET, in tutto o in parte accessibili all’utente, sono protetti dalla normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale, ivi comprese la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore e il predetto Codice della Proprietà Industriale.

3.3 È fatto espresso divieto di qualsiasi utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di KOSMIKOS, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico; l’inserimento in opere di terzi; la concessione a terzi dell’accesso o dell’utilizzo; nonché ogni altro impiego non previamente autorizzato per iscritto da KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l.

3.4 L’utente del SITO INTERNET risponde dei danni cagionati a KOSMIKOS dalla violazione degli obblighi e dei limiti stabiliti dal presente Articolo.

ARTICOLO 4 – LEGGE APPLICABILE, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

4.1 Il CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE, il CONTRATTO DI TRASPORTO, il CONTRATTO RESELLER SULLA COOPERAZIONE COMMERCIALE e il contratto relativo al PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE sono conclusi ai sensi dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e sono regolati e interpretati secondo la legge italiana, salvo quanto previsto dall’Articolo 12 dei TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

4.2 Qualora il COMMITTENTE/PASSEGGERO rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, la scelta della legge italiana non pregiudica l’applicazione delle disposizioni imperative più favorevoli previste dall’ordinamento del Paese di residenza abituale del consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008.

4.3 Le PARTI CONTRAENTI convengono di ricercare in via prioritaria una composizione bonaria di ogni questione che dovesse insorgere. A tal fine il COMMITTENTE/PASSEGGERO può indirizzare reclamo a KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA), ovvero ai recapiti indicati sul SITO INTERNET; KOSMIKOS fornisce riscontro entro trenta (30) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi dell’art. 141-decies del D.lgs. n. 206/2005, KOSMIKOS informa che non aderisce ad alcun organismo di risoluzione alternativa delle controversie, salva la facoltà del consumatore di rivolgersi agli organismi ADR competenti e al Centro Europeo Consumatori.

4.4 Ove la composizione bonaria non risulti possibile e il COMMITTENTE/PASSEGGERO rivesta la qualità di consumatore, è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), del D.lgs. n. 206/2005 e degli artt. 17-19 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.

4.5 Nei rapporti con soggetti che non rivestono la qualità di consumatore — segnatamente il RESELLER, il RESELLER AFFILIATO, il VETTORE e il MEMBRO DELLA PIATTAFORMA — è competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli Nord, con esclusione di ogni foro concorrente. La presente clausola è specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI VARIE

5.1 In caso di difformità tra le versioni dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS redatte in lingue diverse, prevale il testo in lingua italiana. Qualora il COMMITTENTE/PASSEGGERO rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, resta ferma l’applicazione delle disposizioni imperative dell’ordinamento del Paese di sua residenza abituale, ai sensi dell’art. 4.2, nonché l’interpretazione più favorevole al consumatore in caso di dubbio sul significato di una clausola, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del medesimo decreto.

5.2 La valuta delle operazioni commerciali disciplinate dai presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS è l’euro (€). Tutti gli acquisti si intendono effettuati in euro (€), a prescindere dalla valuta selezionata dal COMMITTENTE per la transazione in fase di prenotazione. Il rischio di cambio resta integralmente a carico del COMMITTENTE.

5.3 L’eventuale invalidità o nullità di una o più disposizioni dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni, che conservano piena validità nei limiti in cui risulti ancora conseguibile la finalità perseguita dalle PARTI CONTRAENTI. Le disposizioni invalide o annullate sono sostituite da una nuova clausola idonea a riprodurre gli obiettivi economici delle PARTI CONTRAENTI, ove tale integrazione sia ammessa dalla legge sostanziale e/o processuale.

5.4 KOSMIKOS si riserva la facoltà di modificare i presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS al ricorrere di un giustificato motivo, quale la modifica della normativa applicabile, l’introduzione di nuovi servizi o funzionalità, la variazione delle condizioni tecniche o operative di erogazione del servizio ovvero l’adeguamento a provvedimenti di autorità competenti. Le modifiche sono pubblicate sul SITO INTERNET e acquistano efficacia secondo quanto previsto dall’art. 5.5. Le modifiche si applicano esclusivamente alle prenotazioni effettuate successivamente alla loro entrata in vigore e non incidono sui contratti già conclusi, ai quali continua ad applicarsi la versione dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS vigente al momento della prenotazione.

5.5 I presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS acquistano efficacia il quindicesimo (15°) giorno successivo alla loro pubblicazione sul SITO INTERNET, ossia il 18 agosto 2026, data a partire dalla quale cessano di trovare applicazione i precedenti TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE, TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO e/o i precedenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS. Il medesimo termine di quindici (15) giorni si applica a ogni successiva modifica pubblicata ai sensi dell’art. 5.4.

II. TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1.1 I presenti TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE definiscono: a) i termini e le condizioni di vendita e di acquisto dei servizi di intermediazione del trasporto di persone e bagagli; b) gli obblighi e le responsabilità dell’INTERMEDIARIO e delle persone fisiche e giuridiche (COMMITTENTI) che ordinano i servizi di intermediazione e concludono il CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE.

1.2 Con i presenti TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE le PARTI CONTRAENTI convengono i rispettivi diritti e obblighi nei rapporti contrattuali nei quali il COMMITTENTE ordina l’intermediazione del trasporto e l’INTERMEDIARIO intermedia il trasporto di persone e bagagli presso un VETTORE. I presenti TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE sono parte integrante del CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE.

ARTICOLO 2 – PRENOTAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E PREZZI

2.1 Dati richiesti in fase di prenotazione

Nel corso del processo di prenotazione il COMMITTENTE è tenuto a indicare, negli appositi campi obbligatori e/o facoltativi:

– la tipologia di cliente: privato, azienda, agenzia di viaggi o struttura ricettiva. Per aziende, agenzie di viaggi e strutture ricettive il COMMITTENTE indica altresì i dati di fatturazione nel modulo che viene automaticamente proposto;

– la tipologia di tratta: sola andata ovvero andata e ritorno;

– la direzione del viaggio: da casa/alloggio a terminal, da terminal a casa/alloggio ovvero da terminal a terminal;

– la data del viaggio di andata e/o di ritorno;

– gli indirizzi di pick-up e di drop-off;

– l’orario di partenza e/o di arrivo del mezzo dell’ALTRO VETTORE (compagnia aerea, navale o ferroviaria);

– il numero esatto dei passeggeri, con distinzione tra adulti e BAMBINI di età inferiore ai dodici (12) anni non compiuti. Qualora il COMMITTENTE non indichi correttamente il numero dei BAMBINI, l’INTERMEDIARIO non è tenuto a dare esecuzione all’intermediazione del trasporto né per il BAMBINO né per il relativo accompagnatore;

– per ciascun BAMBINO di statura inferiore a 1,50 m, l’età, la statura e il peso, ai fini dell’individuazione del sistema di ritenuta conforme all’art. 172 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), nonché l’eventuale richiesta del sistema di ritenuta all’INTERMEDIARIO ovvero la dichiarazione di volerne fornire uno proprio;

– il numero esatto dei bagagli e/o dei bagagli speciali;

– nome, cognome, numero di telefono, numero WhatsApp e indirizzo e-mail del COMMITTENTE e/o del primo PASSEGGERO;

– nome, cognome, numero di telefono, numero WhatsApp e indirizzo e-mail degli eventuali PASSEGGERI aggiuntivi;

– il metodo di pagamento: carta di credito o di debito ovvero bonifico bancario.

2.2 Sistemi di ritenuta per bambini

Ai sensi dell’art. 172 del Codice della Strada, i BAMBINI di statura inferiore a 1,50 m sono trasportati esclusivamente con sistema di ritenuta omologato e adeguato al loro peso e alla loro statura. Il COMMITTENTE seleziona il dispositivo idoneo tra quelli proposti sul SITO INTERNET in fase di prenotazione; l’INTERMEDIARIO trasmette tali dati al VETTORE. Il VETTORE ha facoltà di rifiutare il trasporto del BAMBINO qualora i dati comunicati risultino inesatti o incompleti e non sia disponibile a bordo un sistema di ritenuta idoneo, senza che ciò dia luogo ad alcun rimborso.

2.3 Passeggeri non indicati in prenotazione

Sono ammessi a bordo esclusivamente i PASSEGGERI indicati dal COMMITTENTE al momento della prenotazione. Il VETTORE nega l’accesso al veicolo e non esegue il trasporto di persone non risultanti dalla prenotazione, anche qualora il veicolo disponga di posti liberi, in ragione dei limiti di capienza e degli obblighi in materia di sicurezza della circolazione e di copertura assicurativa dei trasportati.

La responsabilità del mancato o inesatto inserimento dei PASSEGGERI grava esclusivamente sul COMMITTENTE. Il diniego di accesso a bordo non dà luogo ad alcun rimborso, totale o parziale, del corrispettivo versato, né alla riprogrammazione gratuita del servizio, e non costituisce inadempimento dell’INTERMEDIARIO o del VETTORE.

L’INTERMEDIARIO e il VETTORE non rispondono dei danni, dei costi e dei pregiudizi comunque subiti dalle persone non ammesse a bordo o dagli altri PASSEGGERI in conseguenza del diniego, ivi compresi la perdita di coincidenze con ALTRI VETTORI, l’acquisto di titoli di viaggio sostitutivi e le spese di alloggio. Il COMMITTENTE tiene indenne l’INTERMEDIARIO e il VETTORE da ogni pretesa avanzata a tale titolo da terzi.

Il COMMITTENTE che intenda modificare il numero o l’identità dei PASSEGGERI provvede secondo quanto previsto dall’art. 2.5, prima dell’inizio del servizio e nei limiti di disponibilità del veicolo.

2.4 Obblighi informativi verso i PASSEGGERI

Il COMMITTENTE inserisce i dati relativi al primo PASSEGGERO e a tutti gli altri PASSEGGERI e si impegna a informarli dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, accertandosi della loro integrale accettazione. In difetto, il COMMITTENTE risponde dei danni che ne derivino all’INTERMEDIARIO.

2.5 Modifica della prenotazione

Il COMMITTENTE può modificare il CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE con riferimento a tutti i PASSEGGERI ovvero a un singolo PASSEGGERO, secondo quanto previsto dall’art. 7.8.

2.6 Esattezza dei dati di contatto

Il COMMITTENTE si impegna a fornire i dati di contatto di tutti i PASSEGGERI in modo completo, esatto e veritiero, assumendo a proprio carico ogni conseguente perdita, danno o reclamo. In difetto, l’INTERMEDIARIO non è posto in condizione di trasmettere al primo PASSEGGERO e agli altri PASSEGGERI le informazioni necessarie all’esecuzione del servizio, quali, a titolo esemplificativo, l’ORARIO ESATTO DI PARTENZA.

2.7 Accettazione preliminare

La conferma della prenotazione è subordinata all’accettazione, da parte del COMMITTENTE, dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e alla presa visione della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, nonché alle accettazioni specifiche di cui all’art. 2.8.

2.8 Accettazioni specifiche

Prima della conferma dell’ordine il COMMITTENTE presta, mediante apposite spunte distinte dall’accettazione generale di cui all’art. 2.7, le seguenti dichiarazioni:

– a) di impegnarsi a informare tutti i PASSEGGERI dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS e di accertarne l’accettazione, rispondendo dei danni derivanti dall’inosservanza di tale obbligo;

– b) di prendere atto che l’ARRIVO STIMATO AL TERMINAL costituisce una mera stima, suscettibile di discostarsi dagli orari effettivi, e che la sua determinazione dipende dall’esattezza dei dati inseriti dal COMMITTENTE medesimo;

– c) in caso di TRASFERIMENTO CONDIVISO, di accettare che l’INTERMEDIARIO possa inserire ulteriori PASSEGGERI nel medesimo veicolo, che l’orario di prelievo sia individuato in sede di prenotazione mediante una FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA CASA/ALLOGGIO e non mediante un orario puntuale, e che l’ORARIO ESATTO DI PARTENZA sia comunicato il giorno precedente la data di partenza, con le modalità di cui all’art. 5.

2.9 Collegamento con l’ALTRO VETTORE

Nelle prenotazioni aventi come destinazione un aeroporto o altro luogo dal quale il PASSEGGERO prosegue il viaggio con un ALTRO VETTORE, l’indicazione dell’orario di partenza del mezzo dell’ALTRO VETTORE riveste importanza essenziale. Le tempistiche elaborate dall’algoritmo e visualizzate sul SITO INTERNET nel corso del processo di prenotazione restano sotto la responsabilità del COMMITTENTE, in quanto determinate sulla base delle informazioni da questi inserite quanto all’orario di partenza dell’ALTRO VETTORE e agli indirizzi di pick-up.

2.10 Calcolo dell’ARRIVO STIMATO AL TERMINAL

L’orario di ARRIVO STIMATO AL TERMINAL è determinato sulla base dei parametri di cui alle tabelle che seguono.

A. Dati inseriti dal COMMITTENTE

Parametro

Orario di partenza del volo

Paese di destinazione del volo

Distanza dall’aeroporto

Indirizzo di pick-up (casa/alloggio)

B. Margine di anticipo al terminal per tipologia di volo

Tipologia di volo Anticipo

Nazionale 2 h

Schengen 2 h

Extra-Schengen 2 h 30 min

Intercontinentale 3 h

C. Parametri operativi

Parametro Valore

Stima del traffico stradale e autostradale variabile

Durata del tragitto da casa/alloggio al terminal di destinazione variabile

Matching tra prenotazioni con medesima fascia oraria e medesima tratta variabile

Differenziale di check-in 45 min

Finestra di pick-up 2 h

Attesa dopo l’arrivo del volo +30 min, finestra 60 min

I valori di cui alle sezioni B e C si applicano indistintamente a tutte le destinazioni aeroportuali.

2.11 Limiti di responsabilità sul calcolo

L’INTERMEDIARIO, il RESELLER e il VETTORE non rispondono dell’esattezza delle informazioni fornite dal COMMITTENTE ai fini del calcolo delle tempistiche. L’INTERMEDIARIO non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi imputabili ad ALTRI VETTORI.

L’ARRIVO STIMATO AL TERMINAL costituisce una stima elaborata in funzione della distanza tra i luoghi di partenza e di arrivo, del numero dei passeggeri e delle condizioni di traffico previste; esso può discostarsi dagli orari effettivi di partenza e/o di arrivo, deve essere valutato dal COMMITTENTE al momento della prenotazione e non comporta alcuna responsabilità in capo all’INTERMEDIARIO, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

2.12 Determinazione del prezzo

Il prezzo dell’intermediazione e del trasporto non è predeterminato in misura fissa e varia in funzione della domanda di servizi da parte dei COMMITTENTI, della tipologia di trasporto sulla singola tratta, nonché del momento e della data di partenza. Il COMMITTENTE, attraverso la propria ricerca, incide pertanto attivamente sul prezzo e sulle modalità di esecuzione del trasporto.

2.13 Acquisto tramite Centro di Supporto e Vendita KOSMIKOS

I SERVIZI KOSMIKOS possono essere acquistati anche tramite il Centro di Supporto e Vendita KOSMIKOS, contattabile al numero telefonico indicato sul SITO INTERNET, soggetto alla sola tariffa di base dell’operatore telefonico del chiamante, senza alcun costo aggiuntivo. In tal caso l’INTERMEDIARIO si riserva la facoltà di applicare per l’intermediazione e il trasporto un prezzo diverso da quello esposto sul SITO INTERNET, comprensivo della COMMISSIONE DI PRENOTAZIONE TELEFONICA. L’operatore comunica al COMMITTENTE, prima della conclusione del contratto, il prezzo totale del servizio con separata indicazione della COMMISSIONE DI PRENOTAZIONE TELEFONICA; il contratto si conclude solo previa espressa accettazione di tale importo da parte del COMMITTENTE.

ARTICOLO 3 – PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E CONFERMA

3.1 Una volta inseriti tutti i dati richiesti, il SITO INTERNET propone al COMMITTENTE le opzioni di trasporto disponibili in quel momento per gli orari, la data e la tratta indicati.

3.2 L’INTERMEDIARIO propone due tipologie di trasporto, distinte quanto a limiti e caratteristiche del servizio: il TRASFERIMENTO PRIVATO e il TRASFERIMENTO CONDIVISO. Entrambe sono eseguite dai MEMBRI DELLA PIATTAFORMA.

3.3 Il COMMITTENTE seleziona una tipologia di trasporto per ciascuna direzione, inserisce i dati richiesti e conferma di accettare integralmente i TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e di aver preso visione della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS. L’INTERMEDIARIO non è tenuto a prestare il servizio di intermediazione in favore del COMMITTENTE che non abbia integralmente accettato i TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

3.4 Il COMMITTENTE può quindi procedere al pagamento della tariffa. La tariffa comprende l’insieme dei costi di transazione, dei costi dei servizi selezionati — ivi compresi i costi di comunicazione — e di ogni ulteriore costo indicato nella fase di prenotazione sopra descritta.

3.5 Tutti i pagamenti sono gravati da un costo di transazione obbligatorio (commissione di transazione), destinato a coprire gli oneri connessi all’elaborazione tecnica del pagamento e alla gestione del sistema. Tale commissione è aggiunta automaticamente nel corso del processo di pagamento e non è rimborsabile, salvo il caso in cui il servizio non venga eseguito per causa non imputabile al COMMITTENTE.

3.6 L’importo della commissione di transazione è determinato in funzione del valore complessivo del trasferimento di partenza selezionato dall’utente ed è applicato secondo le fasce di prezzo indicate nella tabella che segue.

Fascia di prezzo del trasferimento di partenza Commissione di transazione

da 0,00 € a 13,99 € 1,00 €

da 14,00 € a 19,99 € 2,10 €

da 20,00 € a 29,99 € 2,30 €

da 30,00 € a 39,99 € 2,40 €

da 40,00 € a 49,99 € 2,70 €

da 50,00 € a 69,99 € 3,20 €

da 70,00 € a 89,99 € 3,60 €

da 90,00 € a 119,99 € 3,80 €

da 120,00 € a 199,99 € 3,90 €

da 200,00 € in su 4,30 €

3.7 Il pagamento può essere effettuato mediante le carte di credito e di debito indicate sul SITO INTERNET. Qualora il COMMITTENTE memorizzi i dati della propria carta in occasione di una prenotazione, i successivi ordini di intermediazione potranno essere pagati con la medesima carta senza necessità di reinserire tali dati.

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE

4.1 Con la conferma del pagamento da parte del COMMITTENTE il CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE si intende concluso e l’INTERMEDIARIO avvia il processo di intermediazione. Il COMMITTENTE riceve un VOUCHER attestante il perfezionamento della prenotazione. L’INTERMEDIARIO si obbliga a dare corso al processo di intermediazione, a individuare il VETTORE più idoneo e ad adoperarsi con la massima diligenza affinché il VETTORE selezionato esegua il trasporto secondo quanto richiesto dal COMMITTENTE, salvi i casi previsti dai presenti TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE.

4.2 L’INTERMEDIARIO non presta il servizio di intermediazione per il trasporto di minori di età inferiore ai quindici (15) anni non accompagnati da un adulto e privi del consenso scritto del tutore legale.

4.3 In caso di TRASFERIMENTO CONDIVISO l’INTERMEDIARIO può incaricare dell’esecuzione del trasporto più VETTORI. Il COMMITTENTE prende atto che l’impiego di VETTORI diversi o molteplici nell’ambito di un medesimo trasporto può comportare, per i PASSEGGERI e i relativi bagagli, il trasbordo da un veicolo all’altro nel corso del tragitto verso le rispettive destinazioni finali.

4.4 Il COMMITTENTE può presentare reclamo in ordine all’esecuzione del CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE utilizzando i recapiti indicati sul SITO INTERNET.

4.5 Qualora il COMMITTENTE ottenga un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento eludendo la procedura di reclamo predisposta dall’INTERMEDIARIO, quest’ultimo può agire in via giudiziale per il recupero dell’importo. Il COMMITTENTE si obbliga a sostenere tutte le spese e i costi ragionevoli connessi al procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e alle iniziative assunte per l’esecuzione o il recupero del credito.

ARTICOLO 5 – NOTIFICA AL PASSEGGERO E ITINERARIO

5.1 Il giorno precedente la partenza da casa/alloggio verso il terminal, la PIATTAFORMA KOSMIKOS trasmette ai recapiti indicati dal COMMITTENTE/PASSEGGERO una comunicazione contenente:

– l’ORARIO ESATTO DI PARTENZA, ricompreso nella FASCIA ORARIA DI PICK-UP DA CASA/ALLOGGIO comunicata in fase di prenotazione;

– le informazioni relative al VETTORE;

– i recapiti del conducente.

5.2 Il canale principale di comunicazione è l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di prenotazione; il COMMITTENTE è tenuto a fornire un indirizzo valido e a verificarne la casella, incluse le cartelle di posta indesiderata. Ove il COMMITTENTE abbia indicato un numero di telefono cellulare abilitato, la medesima comunicazione è inviata, in via aggiuntiva e non sostitutiva, tramite messaggio WhatsApp o SMS.

5.3 Le medesime informazioni sono in ogni caso consultabili dal COMMITTENTE/PASSEGGERO in autonomia sul SITO INTERNET, nell’ACCOUNT Il mio KOSMIKOS ovvero mediante il VOUCHER.

5.4 L’eventuale malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, della rete telefonica o della connessione internet non è imputabile all’INTERMEDIARIO, il quale non risponde della mancata ricezione delle informazioni relative al trasporto dovuta a recapiti errati o incompleti ovvero a indisponibilità dei servizi di messaggistica di terzi, fermo restando quanto previsto dall’art. 5.3 e salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

5.5 Al verificarsi di circostanze impreviste che comportino variazioni rispetto alla prenotazione originaria, l’INTERMEDIARIO comunica i nuovi dati al PASSEGGERO attraverso i canali sopra indicati. Il PASSEGGERO è tenuto a considerare valida la comunicazione più recente.

5.6 L’INTERMEDIARIO si avvale dei dati e dei recapiti dei PASSEGGERI forniti dal COMMITTENTE e non risponde della loro esattezza, né dei danni comunque derivanti dall’utilizzo di dati o recapiti personali errati comunicati dal COMMITTENTE.

ARTICOLO 6 – BAGAGLI

6.1 Ciascun PASSEGGERO ha diritto di portare con sé, a titolo gratuito e senza preventiva comunicazione all’INTERMEDIARIO, un bagaglio a mano di ridotte dimensioni (valigie, borse a mano, capi di abbigliamento, borse), nei limiti di peso, dimensioni e numero indicati nel processo di prenotazione sul SITO INTERNET.

6.2 Ogni altro bagaglio deve formare oggetto di dichiarazione e di pagamento almeno due (2) giorni prima della partenza. Qualora la prenotazione sia effettuata nei due (2) giorni antecedenti la partenza, il pagamento del bagaglio avviene contestualmente alla prenotazione medesima. Le tariffe applicabili alle diverse dimensioni del bagaglio variano in funzione della tipologia di veicolo impiegato sull’itinerario prescelto. In fase di prenotazione il COMMITTENTE indica con esattezza dimensioni, numero e tipologia dei bagagli; la PIATTAFORMA KOSMIKOS determina automaticamente la relativa tariffa.

6.3 L’INTERMEDIARIO e il RESELLER non rispondono degli effetti personali che il PASSEGGERO smarrisca o dimentichi all’interno del veicolo. Resta impregiudicata la responsabilità del VETTORE per la perdita o l’avaria dei bagagli a lui consegnati per il trasporto, ai sensi dell’art. 1681 c.c.

ARTICOLO 7 – CANCELLAZIONE DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE

7.1 Il CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE ha carattere accessorio rispetto al CONTRATTO DI TRASPORTO ed è concluso in vista dell’esecuzione di un servizio di trasporto di passeggeri per una data e un orario determinati. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. n), del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, al COMMITTENTE che rivesta la qualità di consumatore non spetta il diritto di recesso di cui agli artt. 52 e seguenti del medesimo decreto. Restano ferme le facoltà di annullamento e le condizioni di rimborso disciplinate dal presente Articolo.

7.2 Qualora l’ordine di intermediazione del trasporto sia annullato dal COMMITTENTE, per qualsivoglia ragione, prima della conclusione del CONTRATTO DI TRASPORTO, la commissione corrisposta dal COMMITTENTE all’INTERMEDIARIO costituisce il compenso per l’attività di intermediazione già svolta e non è oggetto di restituzione. A seguito dell’annullamento dell’ordine e della conseguente risoluzione del CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE, la PIATTAFORMA KOSMIKOS rilascia al COMMITTENTE conferma dell’avvenuto annullamento nonché ricevuta del compenso e dell’importo versato per le comunicazioni necessarie all’organizzazione del trasporto.

7.3 In sede di prenotazione del TRASFERIMENTO PRIVATO il COMMITTENTE può optare per la soluzione di trasporto più economica, che non prevede alcun rimborso in caso di annullamento, ovvero per la soluzione di costo superiore, che attribuisce al COMMITTENTE la facoltà di annullare la prenotazione tramite il SITO INTERNET fino a quarantotto (48) ore prima dell’orario programmato di esecuzione del trasporto, con conseguente rimborso integrale dell’importo versato.

7.4 In caso di annullamento del TRASFERIMENTO CONDIVISO da parte del COMMITTENTE non è previsto alcun rimborso dell’importo versato, trovando applicazione quanto disposto dall’art. 7.2.

7.5 Qualora il COMMITTENTE annulli la prenotazione senza avere diritto ad alcun rimborso, la PIATTAFORMA KOSMIKOS emette in suo favore un CODICE DI SCONTO di importo pari a una quota dell’importo versato. Tale facoltà opera esclusivamente ove l’annullamento sia effettuato dal COMMITTENTE tramite il SITO INTERNET, nella sezione ACCOUNT Il mio KOSMIKOS.

7.6 La quota dell’importo versato riconosciuta mediante CODICE DI SCONTO è determinata in funzione dell’anticipo con cui l’annullamento perviene all’INTERMEDIARIO, secondo la tabella che segue.

Anticipo dell’annullamento rispetto all’orario programmato di partenza Quota riconosciuta

oltre 30 giorni 80%

da 15 giorni a 30 giorni 60%

da 7 giorni a meno di 15 giorni 40%

da 48 ore a meno di 7 giorni 20%

meno di 48 ore 10%

dopo l’orario programmato di partenza ovvero in caso di mancata presentazione nessuna

7.7 Qualora il COMMITTENTE annulli il trasferimento di un singolo PASSEGGERO nell’ambito di un gruppo, il CODICE DI SCONTO relativo a tale PASSEGGERO è pari al 10% dell’importo versato per il medesimo, a prescindere dall’anticipo con cui l’annullamento è comunicato.

7.8 Le modifiche degli elementi essenziali del CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE, quali l’orario o la data di partenza, sono ammesse solo previo accordo con l’INTERMEDIARIO e nei limiti di disponibilità. Per ciascuna modifica e per ciascun PASSEGGERO l’INTERMEDIARIO addebita al COMMITTENTE un diritto fisso di 5,00 €, oltre all’eventuale differenza di prezzo tra il servizio originariamente prenotato e quello risultante dalla modifica. L’importo complessivo dovuto è comunicato al COMMITTENTE prima della conferma della modifica, che si perfeziona solo previa sua espressa accettazione.

ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO

8.1 L’INTERMEDIARIO ha facoltà di annullare l’intermediazione e, conseguentemente, il trasporto, con integrale rimborso al COMMITTENTE dell’importo versato, a condizione che ne dia comunicazione al COMMITTENTE, mediante posta elettronica e messaggio WhatsApp o SMS ai recapiti indicati in fase di prenotazione, almeno quarantotto (48) ore prima della data prevista per la partenza del PASSEGGERO. In tale ipotesi l’INTERMEDIARIO è tenuto alla sola restituzione integrale di quanto versato e non risponde di ulteriori danni o costi sopportati dal COMMITTENTE e/o dai PASSEGGERI, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

8.2 L’INTERMEDIARIO ha facoltà di annullare l’intermediazione del trasferimento entro ventiquattro (24) ore dall’acquisto e dall’emissione del VOUCHER, qualora sia riscontrato un errore del sistema di acquisto. In tal caso l’INTERMEDIARIO ne informa tempestivamente il COMMITTENTE con le modalità di cui all’art. 8.1 e provvede al rimborso integrale dell’importo versato, senza rispondere di ulteriori danni o costi sopportati dal COMMITTENTE e/o dai PASSEGGERI, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

8.3 L’INTERMEDIARIO ha in ogni tempo facoltà di annullare l’intermediazione del trasporto e, conseguentemente, il trasporto stesso, senza alcun rimborso dell’importo versato, qualora accerti un utilizzo abusivo del programma e/o del sistema di acquisto da parte del COMMITTENTE, di altri intermediari ovvero dei PASSEGGERI. In tal caso l’INTERMEDIARIO non risponde di ulteriori danni o costi sopportati dal COMMITTENTE e/o dai PASSEGGERI.

8.4 Costituiscono utilizzo abusivo ai sensi dell’art. 8.3, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– a) l’inserimento di prenotazioni fittizie, duplicate o effettuate con dati non veritieri;

– b) l’accesso al SITO INTERNET o alla PIATTAFORMA KOSMIKOS mediante sistemi automatizzati, script o strumenti di estrazione massiva di dati;

– c) lo sfruttamento consapevole di errori di prezzo, di malfunzionamenti del sistema di acquisto o di codici promozionali non destinati al COMMITTENTE;

– d) l’utilizzo di strumenti di pagamento privi di legittima provenienza;

– e) la reiterata richiesta di rimborso al prestatore di servizi di pagamento in elusione della procedura di reclamo di cui all’art. 4.4;

– f) la rivendita, la cessione o l’utilizzo del VOUCHER in violazione di quanto previsto dall’Articolo 2 delle DISPOSIZIONI GENERALI;

– g) l’utilizzo del CODICE DI SCONTO in modo difforme dalle condizioni di emissione.

8.5 L’annullamento di cui all’art. 8.3 è comunicato al COMMITTENTE con l’indicazione della condotta accertata, secondo le modalità di cui all’art. 8.1. Il COMMITTENTE può presentare osservazioni entro quattordici (14) giorni dalla comunicazione, secondo la procedura di reclamo prevista dall’art. 4.4; ove le osservazioni risultino fondate, l’INTERMEDIARIO procede al rimborso integrale dell’importo versato.

ARTICOLO 9 – GUASTO DEL VEICOLO

9.1 In caso di guasto del veicolo l’INTERMEDIARIO si adopera per fornire senza indugio un trasporto sostitutivo, dandone comunicazione al COMMITTENTE/PASSEGGERO con le modalità di cui all’art. 8.1.

9.2 Qualora il trasporto sostitutivo non possa essere messo a disposizione entro quattro (4) ore dall’interruzione del trasporto dovuta al guasto, il COMMITTENTE ha diritto al rimborso integrale dell’importo versato; l’INTERMEDIARIO emette altresì in suo favore un CODICE DI SCONTO di valore pari all’importo versato, alle condizioni previste dall’Articolo 2 delle DISPOSIZIONI GENERALI.

9.3 Qualora l’INTERMEDIARIO abbia fornito il trasporto sostitutivo nel termine di cui all’art. 9.2, al COMMITTENTE/PASSEGGERO non spetta alcun rimborso né alcun risarcimento per il ritardo conseguente al guasto.

9.4 Le limitazioni di cui al presente Articolo non operano nelle ipotesi di dolo o colpa grave dell’INTERMEDIARIO o del VETTORE, ai sensi dell’art. 1229 c.c., e non pregiudicano: a) la responsabilità del VETTORE per i sinistri che colpiscono la persona del PASSEGGERO e per la perdita o l’avaria dei bagagli, ai sensi dell’art. 1681 c.c.; b) i diritti inderogabili spettanti al COMMITTENTE che rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206; c) i diritti spettanti al PASSEGGERO ai sensi del Regolamento (UE) n. 181/2011, nei limiti in cui il medesimo trovi applicazione al servizio prestato.

9.5 Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 9.4, l’INTERMEDIARIO e il VETTORE non rispondono degli ulteriori danni o costi sopportati dal COMMITTENTE e/o dai PASSEGGERI.

ARTICOLO 10 – PROTEZIONE E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

10.1 L’INTERMEDIARIO protegge e tratta i dati personali del COMMITTENTE/PASSEGGERO nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento è KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA).

10.2 I dati personali e le ulteriori informazioni relativi al COMMITTENTE e ai PASSEGGERI, acquisiti dall’INTERMEDIARIO in occasione della prenotazione dei propri servizi, sono quelli necessari all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti nascenti dal CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE e dal CONTRATTO DI TRASPORTO. Il relativo trattamento trova fondamento nell’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679.

10.3 Il COMMITTENTE/PASSEGGERO, mediante presa visione della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, è informato delle modalità di raccolta, trattamento, conservazione, utilizzo e comunicazione dei propri dati personali, delle categorie di destinatari, dei tempi di conservazione, nonché dei diritti che gli spettano ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

10.4 Qualora il COMMITTENTE effettui la prenotazione anche per altri PASSEGGERI, egli garantisce di essere legittimato a comunicare all’INTERMEDIARIO i dati personali di questi ultimi e di averli previamente informati del contenuto della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, acquisendo ove necessario il loro consenso. Il completamento del processo di prenotazione e di acquisto vale come dichiarazione, resa dal COMMITTENTE, di aver adempiuto a tali obblighi. Il COMMITTENTE tiene indenne l’INTERMEDIARIO da ogni pretesa, danno o sanzione derivante dalla violazione della presente disposizione.

10.5 L’INTERMEDIARIO utilizza i dati di contatto del COMMITTENTE/PASSEGGERO, ivi compresi il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica, per le comunicazioni necessarie all’esecuzione del servizio, comprese quelle urgenti, secondo quanto indicato nella POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS.

10.6 Ai fini delle comunicazioni di servizio l’INTERMEDIARIO si avvale altresì di servizi di messaggistica forniti da soggetti terzi, tra cui WhatsApp. L’identità di tali fornitori, la natura del rapporto con il titolare del trattamento e le eventuali condizioni di trasferimento dei dati verso Paesi terzi sono indicate nella POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS. Il COMMITTENTE/PASSEGGERO che non intenda avvalersi di tale canale può richiedere di ricevere le comunicazioni esclusivamente a mezzo posta elettronica, scrivendo ai recapiti indicati sul SITO INTERNET.

10.7 L’invio di comunicazioni promozionali e commerciali, non necessarie all’esecuzione del contratto, è subordinato al preventivo e specifico consenso del COMMITTENTE/PASSEGGERO, prestato mediante apposita spunta non preselezionata, distinta dall’accettazione dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS. Il consenso è revocabile in ogni momento, senza formalità e senza pregiudizio per la fruizione dei SERVIZI KOSMIKOS, tramite la sezione ACCOUNT Il mio KOSMIKOS ovvero l’apposito collegamento contenuto in ciascuna comunicazione.

10.8 Ulteriori informazioni sull’utilizzo, il trattamento e il trasferimento dei dati personali sono contenute nella POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, disponibile sul SITO INTERNET.

ARTICOLO 11 – FORZA MAGGIORE

11.1 L’INTERMEDIARIO non risponde del mancato o ritardato adempimento della prestazione di intermediazione del trasporto qualora esso sia dovuto a causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni circostanza esterna, imprevedibile e inevitabile, non riconducibile alla sfera di controllo dell’INTERMEDIARIO, che ne impedisca o ne ritardi l’esecuzione.

11.2 Costituiscono in particolare cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi naturali di eccezionale gravità, le condizioni meteorologiche estreme, i provvedimenti dell’autorità, i blocchi della circolazione, gli scioperi generali, gli atti di terrorismo, gli attacchi informatici, nonché l’interruzione o il grave rallentamento delle reti di comunicazione elettronica, purché non riconducibili ai sistemi e alle infrastrutture nella disponibilità dell’INTERMEDIARIO.

11.3 Per atto di terrorismo si intende ogni condotta violenta che, mediante forza, violenza o minaccia, ponga in pericolo la vita umana, i beni ovvero le infrastrutture mobili o immobili, posta in essere per finalità politiche, religiose, ideologiche o affini e diretta a influenzare l’azione di un governo o a intimidire la popolazione o parte di essa, ovvero idonea a produrre tale effetto.

11.4 Per attacco informatico si intende ogni condotta dannosa realizzata mediante l’utilizzo o l’attivazione di un elaboratore, di un sistema informatico, di software o hardware, di una raccolta di dati, di una banca dati, di un microchip, di un circuito integrato o di dispositivo analogo installato in un elaboratore o in altra apparecchiatura, di un malware (codice dannoso) ovvero di un processo operante in altro sistema elettronico.

11.5 L’INTERMEDIARIO comunica tempestivamente al COMMITTENTE il verificarsi dell’evento di forza maggiore e i suoi effetti sull’esecuzione del servizio, con le modalità di cui all’art. 8.1, e si adopera per limitarne le conseguenze, anche mediante l’offerta di soluzioni di trasporto alternative ove disponibili.

11.6 Qualora la causa di forza maggiore impedisca l’esecuzione del servizio, il COMMITTENTE ha diritto alla restituzione della quota di corrispettivo relativa alla prestazione di trasporto non eseguita. Resta acquisito all’INTERMEDIARIO il compenso per l’attività di intermediazione già svolta ai sensi dell’art. 7.2, sempre che il CONTRATTO DI TRASPORTO sia stato concluso, unitamente agli importi versati per le comunicazioni necessarie all’organizzazione del trasporto. In caso di esecuzione parziale del trasporto, la restituzione è commisurata alla sola parte non eseguita. L’INTERMEDIARIO non risponde degli ulteriori danni o costi sopportati dal COMMITTENTE e/o dai PASSEGGERI, salve le ipotesi di dolo o colpa grave e i diritti inderogabili spettanti al COMMITTENTE che rivesta la qualità di consumatore.

III. TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1.1 I presenti TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO dei VETTORI aderenti alla PIATTAFORMA KOSMIKOS disciplinano le condizioni di vendita e di acquisto del trasporto di persone fisiche e bagagli, nonché gli obblighi e le responsabilità del VETTORE e del COMMITTENTE/PASSEGGERO, e stabiliscono le modalità con cui quest’ultimo ordina i servizi di trasporto e conclude il CONTRATTO DI TRASPORTO.

1.2 Con i presenti TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO le PARTI CONTRAENTI convengono i rispettivi diritti e obblighi nei rapporti contrattuali nei quali il trasporto è ordinato dal COMMITTENTE per il tramite dell’INTERMEDIARIO ed eseguito da un VETTORE.

ARTICOLO 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

2.1 Al momento dell’adesione ai presenti TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO il VETTORE non è ancora individuato tra i VETTORI che rivestono la qualità di MEMBRI DELLA PIATTAFORMA. Con l’accettazione dei TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE il COMMITTENTE conferisce all’INTERMEDIARIO il potere di selezionare in suo nome il VETTORE incaricato di eseguire il trasporto ordinato tramite il SITO INTERNET o altri canali.

2.2 La PIATTAFORMA KOSMIKOS mette in contatto il VETTORE e il COMMITTENTE almeno un’ora (1) prima dell’orario previsto per il trasporto.

2.3 All’accettazione dell’offerta da parte del VETTORE, la PIATTAFORMA KOSMIKOS trasmette al COMMITTENTE/PASSEGGERO, ai recapiti da questi indicati, una comunicazione a mezzo posta elettronica e messaggio WhatsApp o SMS contenente le informazioni relative al VETTORE, i recapiti del conducente e gli ulteriori dettagli del trasporto. In tale momento il CONTRATTO DI TRASPORTO si intende concluso tra il COMMITTENTE e il VETTORE. L’INTERMEDIARIO non è parte del CONTRATTO DI TRASPORTO.

2.4 Qualora il COMMITTENTE non coincida con il PASSEGGERO, il CONTRATTO DI TRASPORTO si conclude tra il PASSEGGERO e il VETTORE nel momento in cui il PASSEGGERO sale a bordo del veicolo. Fino a tale momento il COMMITTENTE è legittimato a far valere nei confronti del VETTORE i diritti nascenti dal CONTRATTO DI TRASPORTO, anche nell’interesse dei PASSEGGERI da lui indicati, e a presentare reclamo secondo la procedura di cui all’Articolo 10. Anche in tale ipotesi l’INTERMEDIARIO non è parte del CONTRATTO DI TRASPORTO.

2.5 Qualora il trasporto sia eseguito da più VETTORI, dei quali il COMMITTENTE è informato con le modalità di cui all’art. 2.3, il CONTRATTO DI TRASPORTO si conclude con ciascun VETTORE separatamente, con riferimento alla rispettiva tratta.

2.6 Il COMMITTENTE ha diritto al rilascio della ricevuta da parte di KOSMIKOS ovvero del VETTORE, secondo i casi. La ricevuta è trasmessa in formato elettronico ed è resa disponibile su supporto durevole, scaricabile dalla sezione ACCOUNT Il mio KOSMIKOS.

2.7 Qualora la prenotazione sia annullata dal COMMITTENTE e/o dal PASSEGGERO dopo la conclusione del CONTRATTO DI TRASPORTO e meno di un’ora (1) prima dell’inizio del trasporto, non spetta alcun rimborso. Il corrispettivo versato è imputato a compenso per la risoluzione del CONTRATTO DI TRASPORTO e per l’indisponibilità del posto a bordo del veicolo nell’ora precedente la partenza.

2.8 Qualora l’annullamento intervenga dopo la conclusione del CONTRATTO DI TRASPORTO ma più di un’ora (1) prima dell’inizio del trasporto, trovano applicazione le condizioni di rimborso previste dall’Articolo 7 dei TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE in relazione alla tipologia di trasporto prescelta, ferma restando l’acquisizione del compenso di intermediazione di cui all’art. 7.2 dei medesimi.

2.9 Nelle ipotesi di cui agli artt. 2.7 e 2.8 la PIATTAFORMA KOSMIKOS rilascia al COMMITTENTE conferma dell’avvenuto annullamento della prenotazione e ricevuta degli importi eventualmente trattenuti.

ARTICOLO 3 – SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO

3.1 L’inizio del trasporto coincide con il momento in cui il PASSEGGERO prende posto a bordo del veicolo. Prima della salita a bordo il conducente ha facoltà di richiedere al PASSEGGERO l’esibizione di un documento d’identità o di un passaporto in corso di validità, secondo i casi, al fine di riscontrare la corrispondenza con i dati indicati nella prenotazione.

3.2 Costituisce interruzione del trasporto ogni sosta, tra il luogo di pick-up e la destinazione finale (luogo di drop-off), nella quale i PASSEGGERI lascino il veicolo.

3.3 Nei viaggi di durata inferiore a quattro ore e trenta minuti (4h30) è programmata una sosta di quindici (15) minuti dopo due ore e trenta minuti (2h30) di percorrenza. Nei viaggi di durata pari o superiore a quattro ore e trenta minuti (4h30) sono programmate due (2) soste per una durata complessiva di quarantacinque (45) minuti. Nei tragitti di durata inferiore il conducente determina numero e durata delle soste d’intesa con i PASSEGGERI.

3.4 La prima sosta, di durata non superiore a quindici (15) minuti, può essere disposta su richiesta anche di un solo PASSEGGERO; le soste ulteriori richiedono l’accordo unanime dei PASSEGGERI.

3.5 Qualora il numero o la durata delle soste richieste dai PASSEGGERI determinino ritardi, il conducente, il VETTORE e l’INTERMEDIARIO non rispondono degli ulteriori danni o costi che ne derivino al COMMITTENTE e/o ai PASSEGGERI, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

3.6 La fine del trasporto coincide con il momento in cui il PASSEGGERO lascia il veicolo nel luogo di drop-off.

3.7 Nel TRASFERIMENTO PRIVATO è seguito il percorso più breve o più rapido, salva diversa richiesta dei PASSEGGERI, subordinata alla corresponsione di un supplemento.

3.8 Nel TRASFERIMENTO CONDIVISO il veicolo può effettuare fermate presso indirizzi privati o presso altri luoghi di pick-up e di drop-off; il percorso verso il luogo di drop-off può pertanto non essere il più breve né il più rapido, con conseguente maggiore durata del viaggio.

3.9 Ove sia ragionevolmente prevedibile che il trasporto richieda un tempo superiore all’ordinario, in ragione di condizioni meteorologiche avverse, lavori stradali, congestione del traffico o circostanze analoghe, il veicolo può partire in anticipo rispetto all’orario previsto, al fine di assicurare l’arrivo tempestivo dei PASSEGGERI. L’INTERMEDIARIO ne dà comunicazione a ciascun PASSEGGERO a mezzo posta elettronica e messaggio WhatsApp o SMS.

3.10 Il conducente ha in ogni momento facoltà di effettuare una sosta ove ciò sia necessario per la sicurezza del viaggio.

3.11 Nell’ambito dell’esecuzione del servizio di trasporto l’INTERMEDIARIO tratta, mediante l’applicazione mobile o altri sistemi integrati, i dati relativi alla posizione in tempo reale del veicolo, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del servizio medesimo. L’INTERMEDIARIO può comunicare tali dati al COMMITTENTE e/o al PASSEGGERO al solo fine di agevolare l’esecuzione del servizio di trasporto, nella fase precedente la salita a bordo e per la durata del trasporto. La comunicazione dei dati di localizzazione è limitata a quanto necessario a garantire la corretta erogazione del servizio.

ARTICOLO 4 – BAGAGLIO

4.1 Il VETTORE è tenuto a caricare a bordo il solo bagaglio a mano di ridotte dimensioni (valigie, borse a mano, capi di abbigliamento, borse), nei limiti di peso, dimensioni e numero indicati nel processo di prenotazione sul SITO INTERNET.

4.2 Ogni altro bagaglio, conforme ai limiti di peso, dimensioni e numero stabiliti sul SITO INTERNET, può essere caricato a bordo soltanto ove sia stato regolarmente dichiarato e pagato in fase di prenotazione ovvero almeno due (2) giorni prima del trasporto.

4.3 Il VETTORE ha facoltà di rifiutare il trasporto del bagaglio le cui dimensioni, peso o quantità eccedano i limiti dichiarati dal COMMITTENTE.

4.4 Tutti i bagagli, ivi comprese le attrezzature sportive, devono essere adeguatamente imballati ai fini del trasporto, per ragioni di sicurezza e in modo da non danneggiare, deteriorare o imbrattare gli altri bagagli e il veicolo. Il VETTORE ha facoltà di rifiutare il trasporto del bagaglio non adeguatamente imballato.

4.5 Qualora un bagaglio non registrato in anticipo risulti adeguatamente imballato, lo spazio disponibile nel veicolo sia sufficiente e il bagaglio possa esservi collocato in condizioni di sicurezza, il VETTORE può accettarne il trasporto, addebitandone il corrispettivo al PASSEGGERO secondo la tariffa vigente pubblicata sul SITO INTERNET.

4.6 È vietato introdurre a bordo del veicolo sostanze od oggetti illeciti e/o pericolosi, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: armi, munizioni, coltelli e oggetti atti a offendere; sostanze radioattive; esplosivi; sostanze infiammabili; bombole di gas contenenti butano o propano; veleni; sostanze corrosive e acidi; magneti; materiali contenenti agenti virali o batterici; sostanze stupefacenti illecite; nonché ogni altro oggetto o sostanza che ostacoli il movimento dei PASSEGGERI o possa cagionare lesioni ai PASSEGGERI, danni ai loro effetti personali, al veicolo o all’ambiente.

4.7 Il VETTORE ha facoltà di rifiutare il trasporto del bagaglio contenente gli oggetti o le sostanze di cui all’art. 4.6, ovvero, ove la circostanza emerga nel corso del viaggio, di interrompere il trasporto del PASSEGGERO responsabile, senza che ciò dia luogo ad alcun rimborso e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4.8 Il VETTORE risponde della perdita e dell’avaria dei bagagli consegnatigli per il trasporto, ai sensi dell’art. 1681 c.c. Il PASSEGGERO è tenuto a custodire personalmente denaro, documenti, dispositivi elettronici, gioielli e altri oggetti di valore, che non devono essere collocati nel bagaglio consegnato al VETTORE; il VETTORE non risponde della perdita o del deterioramento di tali beni ove riposti nel bagaglio in stiva.

ARTICOLO 5 – SICUREZZA, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PASSEGGERO, LIMITAZIONI DELLA CONDOTTA A BORDO ED ESCLUSIONE DAL TRASPORTO

5.1 Tutti i veicoli impiegati dai VETTORI sono abilitati al trasporto di passeggeri e sono regolarmente assicurati e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente. Il prezzo del trasporto comprende la copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, operante in favore dei terzi trasportati.

5.2 Il PASSEGGERO è tenuto a ottemperare a tutte le ragionevoli prescrizioni di sicurezza impartite dal conducente. L’inottemperanza può comportare l’esclusione dal trasporto, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo. Il VETTORE e il conducente non rispondono delle conseguenze derivanti dall’esclusione, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

5.3 In caso di condotta inadeguata di un PASSEGGERO che ponga in pericolo se stesso o gli altri PASSEGGERI, che possa cagionare lesioni o grave disagio agli altri PASSEGGERI, che possa danneggiare il veicolo o i bagagli altrui, ovvero che comunque riduca la capacità del VETTORE di eseguire il trasporto, il conducente interrompe il trasporto e adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza dei PASSEGGERI e del veicolo prima di riprendere la marcia.

5.4 Nelle ipotesi di cui all’art. 5.3 il conducente ha in ogni momento facoltà di rifiutare l’accesso al veicolo ovvero di allontanarne il PASSEGGERO responsabile della condotta scorretta, senza che a quest’ultimo spetti alcun rimborso. Il VETTORE e il conducente non rispondono delle conseguenze del provvedimento, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

5.5 Durante il viaggio è fatto divieto ai PASSEGGERI di: aprire le porte del veicolo in movimento; lanciare oggetti all’esterno o all’interno del veicolo; ostruire le uscite; danneggiare o sottrarre apparati di bordo; imbrattare l’interno o l’esterno del veicolo; nonché tenere ogni altra condotta idonea a pregiudicare l’esecuzione del trasporto o a cagionare danni agli altri PASSEGGERI, ai loro effetti personali, al VETTORE e ai suoi beni, a beni di terzi o all’ambiente.

5.6 È fatto divieto ai PASSEGGERI di fumare, di consumare bevande alcoliche o superalcoliche e di consumare alimenti, salvo che ciò sia richiesto da necessità di carattere sanitario. I PASSEGGERI rispondono dei costi di ripristino e di pulizia resi necessari dalle proprie condotte. È altresì vietato introdurre a bordo alimenti crudi, freschi, cotti o essiccati, salvo che siano contenuti in imballaggi idonei a impedire la diffusione degli odori all’interno del veicolo.

5.7 Il COMMITTENTE/PASSEGGERO risponde dei danni derivanti dall’inosservanza delle presenti condizioni e delle disposizioni di legge applicabili.

5.8 Il VETTORE non è tenuto a trasportare il PASSEGGERO del quale sia ragionevole presumere che arrechi turbativa o impedisca al VETTORE di adempiere le proprie obbligazioni nei confronti degli altri PASSEGGERI. In tali casi non spetta alcun rimborso e il VETTORE non risponde dei danni conseguenti, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

5.9 Il conducente ha facoltà di rifiutare il trasporto del PASSEGGERO ovvero di allontanarlo dal veicolo qualora questi tenga una condotta scorretta, impropria o violenta nei confronti del conducente e/o degli altri PASSEGGERI, non osservi le prescrizioni di sicurezza applicabili ponendo in pericolo la guida o gli altri PASSEGGERI, ovvero intenda introdurre a bordo bagagli o sostanze pericolose o non consentiti ai sensi dell’Articolo 4.

5.10 Il conducente ha facoltà di rifiutare l’imbarco al PASSEGGERO che non esibisca, ove richiesto, un documento d’identità o un passaporto in corso di validità.

5.11 L’esclusione del PASSEGGERO ai sensi del presente Articolo non dà luogo ad alcun rimborso né ad alcun diritto al risarcimento in favore del COMMITTENTE e/o del PASSEGGERO.

5.12 I provvedimenti di cui al presente Articolo sono adottati nei limiti di quanto strettamente necessario a garantire la sicurezza del trasporto e degli altri PASSEGGERI. L’allontanamento del PASSEGGERO è disposto in luogo sicuro e accessibile e non può avere luogo lungo tratti autostradali o in condizioni tali da esporne a pericolo l’incolumità. Qualora il PASSEGGERO sia minore di età o versi in condizione di particolare vulnerabilità, il conducente ne dà immediata comunicazione all’INTERMEDIARIO e adotta le cautele necessarie prima di procedere all’allontanamento. Il conducente redige sintetica annotazione dell’accaduto, che l’INTERMEDIARIO conserva e mette a disposizione in caso di reclamo.

ARTICOLO 6 – RITARDI

Ritardo del PASSEGGERO

6.1 Il VETTORE presta i propri servizi con la massima diligenza e parte all’orario indicato nella comunicazione trasmessa al COMMITTENTE/PASSEGGERO; salvo quanto previsto dall’art. 6.2, non è tenuto ad attendere il PASSEGGERO.

6.2 Nel TRASFERIMENTO PRIVATO, qualora il ritardo del PASSEGGERO sia determinato dal ritardo di un ALTRO VETTORE, il VETTORE attende il PASSEGGERO per un tempo massimo di un’ora (1) rispetto all’orario di partenza comunicato.

6.3 Fuori dall’ipotesi di cui all’art. 6.2 — e segnatamente nel TRASFERIMENTO CONDIVISO, ovvero nel TRASFERIMENTO PRIVATO quando il ritardo ecceda un’ora (1) o non sia riconducibile al ritardo di un ALTRO VETTORE — il CONTRATTO DI TRASPORTO si intende risolto e non spetta alcun rimborso dell’importo versato, che è imputato a compenso per la risoluzione del CONTRATTO DI TRASPORTO. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.4.

6.4 Il COMMITTENTE che abbia acquistato il pacchetto KOSMIKOS PLUS ha diritto, nelle ipotesi di cui all’art. 6.3, alle soluzioni di trasporto alternative e alle ulteriori prestazioni disciplinate dai TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE, in luogo della risoluzione senza rimborso.

6.5 Qualora il COMMITTENTE non abbia verificato e confermato correttamente l’orario di partenza in relazione all’itinerario dell’ALTRO VETTORE, secondo quanto previsto dall’Articolo 2 dei TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE, l’INTERMEDIARIO e il VETTORE non rispondono dei ritardi nell’arrivo al luogo di drop-off prescelto.

6.6 Quale che sia la causa del ritardo, il PASSEGGERO ne informa senza indugio l’INTERMEDIARIO, non appena ne abbia conoscenza, mediante messaggio o chiamata al numero di emergenza comunicato al COMMITTENTE nella conferma di prenotazione.

Ritardo del VETTORE

6.7 Il VETTORE parte all’orario indicato nella comunicazione trasmessa al PASSEGGERO. Sono tuttavia ammessi ritardi contenuti entro il limite massimo di due (2) ore, riconducibili all’attesa di altri PASSEGGERI, a ritardi dei voli, alle condizioni del traffico e ad altri eventi imprevedibili. Il COMMITTENTE tiene conto di tale circostanza nel disporre l’ordine di trasporto e nel selezionare la FINESTRA DI FLESSIBILITÀ.

6.8 Qualora, per effetto del ritardo del VETTORE, il PASSEGGERO perda la coincidenza con l’ALTRO VETTORE, il VETTORE non risponde al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: a) inesattezza o imprecisione dei dati e delle informazioni forniti dal COMMITTENTE in fase di prenotazione, ivi compresi l’orario di partenza del mezzo dell’ALTRO VETTORE e gli indirizzi di pick-up e di drop-off; b) errata indicazione dell’orario di partenza del mezzo dell’ALTRO VETTORE; c) ritardo dovuto a eventi esterni imprevedibili, sottratti al controllo dell’INTERMEDIARIO e/o del VETTORE (forza maggiore); d) ritardo dovuto alle soste richieste dal PASSEGGERO o concordate nel corso del trasporto; e) ritardo dovuto a circostanze impreviste e imprevedibili, non evitabili nonostante la diligenza del VETTORE o dell’INTERMEDIARIO.

6.9 In ogni altra ipotesi il COMMITTENTE/PASSEGGERO ha diritto a un indennizzo pari all’importo versato, oltre a un CODICE DI SCONTO di valore corrispondente al medesimo importo. Fuori dalle ipotesi di dolo o colpa grave e fermi restando i diritti inderogabili spettanti al COMMITTENTE che rivesta la qualità di consumatore, l’INTERMEDIARIO e il VETTORE non rispondono degli ulteriori danni o costi sopportati dal COMMITTENTE e/o dai PASSEGGERI.

ARTICOLO 7 – INTERRUZIONI STRAORDINARIE DEL TRASPORTO NON IMPUTABILI AL PASSEGGERO

7.1 Qualora il trasporto sia interrotto per eventi imprevisti non imputabili al PASSEGGERO, diversi dalle cause di forza maggiore e salvo quanto previsto dall’Articolo 9 dei TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE per l’ipotesi di guasto del veicolo, il PASSEGGERO ha facoltà di chiedere al VETTORE, alternativamente: a) il trasferimento di ritorno al luogo di partenza, unitamente al proprio bagaglio, da effettuarsi entro quattro (4) ore dall’interruzione, con restituzione al COMMITTENTE dell’importo versato; b) lo scioglimento del contratto, con restituzione al COMMITTENTE dell’importo versato.

7.2 In entrambe le ipotesi di cui all’art. 7.1 il COMMITTENTE ha diritto al rimborso integrale dell’importo versato e l’INTERMEDIARIO emette in suo favore un CODICE DI SCONTO di valore pari al medesimo importo, alle condizioni previste dall’Articolo 2 delle DISPOSIZIONI GENERALI.

7.3 Il VETTORE informa senza indugio il PASSEGGERO dell’interruzione e delle facoltà di cui all’art. 7.1 e ne dà comunicazione all’INTERMEDIARIO, il quale si adopera per individuare soluzioni di trasporto alternative ove disponibili.

7.4 Fuori dalle ipotesi di cui all’art. 7.1, in caso di ulteriori interruzioni impreviste del trasporto non spettano al COMMITTENTE/PASSEGGERO altri rimborsi o indennizzi, salvo che l’interruzione sia riconducibile a dolo o colpa grave del VETTORE e fermi restando i diritti inderogabili spettanti al COMMITTENTE che rivesta la qualità di consumatore.

ARTICOLO 8 – FORZA MAGGIORE

8.1 In caso di mancata esecuzione o di interruzione del trasporto dovuta a causa di forza maggiore — intendendosi per tale ogni circostanza esterna, imprevedibile e inevitabile, non riconducibile alla sfera di controllo del VETTORE o dell’INTERMEDIARIO — che impedisca la puntuale esecuzione del trasporto, né il VETTORE né l’INTERMEDIARIO rispondono dei danni conseguenti.

8.2 Costituiscono in particolare cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi naturali di eccezionale gravità, le condizioni meteorologiche estreme, i provvedimenti dell’autorità, i blocchi della circolazione, gli scioperi generali, gli atti di terrorismo, gli attacchi informatici, nonché l’interruzione o il grave rallentamento delle reti di comunicazione elettronica, purché non riconducibili ai sistemi e alle infrastrutture nella disponibilità del VETTORE o dell’INTERMEDIARIO.

8.3 Per atto di terrorismo e per attacco informatico si intendono le condotte definite dall’Articolo 11 dei TERMINI E CONDIZIONI DI INTERMEDIAZIONE.

8.4 Qualora la causa di forza maggiore impedisca l’esecuzione del trasporto, il COMMITTENTE ha diritto alla restituzione della quota di corrispettivo relativa alla prestazione non eseguita; in caso di esecuzione parziale, la restituzione è commisurata alla sola parte non eseguita. Il VETTORE e l’INTERMEDIARIO non rispondono degli ulteriori danni o costi sopportati dal COMMITTENTE e/o dai PASSEGGERI, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

9.1 Il VETTORE risponde dei danni derivanti da sinistri occorsi nel corso del trasporto che abbiano cagionato la morte, lesioni o danni alla salute del PASSEGGERO, secondo la normativa applicabile.

9.2 Il VETTORE non risponde dei danni da morte, lesioni o danni alla salute del PASSEGGERO qualora il danno non sia imputabile a sua colpa, sia stato cagionato dalla condotta del PASSEGGERO ovvero sia dovuto a causa sottratta al suo controllo, secondo la definizione di forza maggiore di cui all’art. 8.1.

9.3 Il VETTORE risponde dei danni derivanti dalla perdita o dal deterioramento dei bagagli consegnatigli per il trasporto, secondo la normativa applicabile.

9.4 Il COMMITTENTE/PASSEGGERO, o altro soggetto legittimato, presenta la richiesta di risarcimento entro quindici (15) giorni dalla data in cui si è verificato il danno, direttamente al VETTORE, ai recapiti comunicati prima della partenza. Contestualmente ne informa l’INTERMEDIARIO, KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA), tramite il SITO INTERNET, nella sezione ACCOUNT Il mio KOSMIKOS.

9.5 Il termine di cui all’art. 9.4 ha finalità di sollecita definizione della pratica e non pregiudica i termini di prescrizione previsti dalla legge, né i diritti inderogabili spettanti al COMMITTENTE/PASSEGGERO, con particolare riguardo alle richieste risarcitorie per morte, lesioni o danni alla salute della persona.

ARTICOLO 10 – RECLAMI

10.1 Il COMMITTENTE/PASSEGGERO può presentare reclamo in ordine alla qualità e alla conformità dell’esecuzione dei servizi di trasporto entro quindici (15) giorni dall’esecuzione del servizio ovvero dal suo annullamento.

10.2 Il reclamo è presentato tramite il SITO INTERNET, nella sezione ACCOUNT Il mio KOSMIKOS. Resta salva la facoltà del COMMITTENTE/PASSEGGERO di trasmettere il reclamo a KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA), ovvero agli ulteriori recapiti indicati sul SITO INTERNET.

10.3 L’INTERMEDIARIO fornisce riscontro a ciascun reclamo entro quattordici (14) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.

ARTICOLO 11 – PROTEZIONE E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

11.1 I dati personali e le ulteriori informazioni relativi al COMMITTENTE/PASSEGGERO, acquisiti dal VETTORE tramite il SITO INTERNET o in connessione con esso e ai sensi dei presenti TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO, sono quelli necessari all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti nascenti dal CONTRATTO DI TRASPORTO. Il relativo trattamento trova fondamento nell’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679.

11.2 Il COMMITTENTE/PASSEGGERO, mediante presa visione della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, è informato delle modalità di raccolta, trattamento, conservazione, utilizzo e comunicazione dei propri dati personali da parte del VETTORE. Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite il SITO INTERNET è KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA).

11.3 Qualora il COMMITTENTE effettui la prenotazione anche per altri PASSEGGERI, egli garantisce di essere legittimato a comunicarne i dati personali e di averli previamente informati del contenuto della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, acquisendo ove necessario il loro consenso. La conclusione del CONTRATTO DI TRASPORTO vale come dichiarazione, resa dal COMMITTENTE, di aver adempiuto a tali obblighi.

11.4 Il VETTORE protegge e tratta i dati personali del COMMITTENTE/PASSEGGERO nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del contratto concluso tra l’INTERMEDIARIO e il MEMBRO DELLA PIATTAFORMA.

11.5 Ulteriori informazioni sull’utilizzo, il trattamento e il trasferimento dei dati personali sono contenute nella POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS.

11.6 Il VETTORE tratta come segreto commerciale tutti i dati e le informazioni relativi ai contratti stipulati o alla loro esecuzione. La presente disposizione non si applica alle informazioni che, ai sensi della legge applicabile, devono essere comunicate ai soggetti e alle autorità che ne hanno diritto.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Il CONTRATTO DI TRASPORTO concluso ai sensi dei presenti TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO è disciplinato e interpretato secondo la legge dello Stato in cui il VETTORE ha la propria sede, ivi compresi la conclusione e lo scioglimento del contratto. Resta ferma l’applicazione dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 593/2008 in materia di legge applicabile ai contratti di trasporto di passeggeri. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980) non trova applicazione.

12.2 Le PARTI CONTRAENTI convengono di ricercare in via prioritaria una composizione bonaria di ogni questione che dovesse insorgere, anche mediante la procedura di reclamo di cui all’Articolo 10, gestita da KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l., Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA).

12.3 Ove la composizione bonaria non risulti possibile, è competente il giudice del luogo in cui il VETTORE ha la propria sede, salvo che la competenza spetti ad altra autorità giudiziaria ai sensi della normativa dell’Unione europea o di uno Stato membro in materia di tutela dei consumatori.

12.4 Qualora al trasporto abbiano partecipato più VETTORI, il COMMITTENTE/PASSEGGERO, o altro soggetto legittimato al risarcimento, può agire esclusivamente nei confronti del VETTORE cui era affidato il trasporto nel momento in cui si è verificato il sinistro, salvo che il primo VETTORE abbia espressamente assunto la responsabilità per l’intero trasporto.

12.5 In caso di difformità tra le versioni dei presenti TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO redatte in lingue diverse, prevale il testo in lingua italiana.

IV. TERMINI E CONDIZIONI B2B (PER LA COOPERAZIONE COMMERCIALE CON I RESELLER)

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1.1 I presenti Termini e condizioni per la cooperazione commerciale con i RESELLER (di seguito: “TERMINI E CONDIZIONI B2B”) disciplinano ogni forma di cooperazione commerciale tra il RESELLER e KOSMIKOS (congiuntamente: le “Parti”) nelle ipotesi previste dai presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B. Con il completamento della procedura di registrazione sul SITO INTERNET il RESELLER accetta integralmente i presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B.

ARTICOLO 2 – RESELLER

2.1 I RESELLER sono i soggetti che intendono rivendere i SERVIZI KOSMIKOS, in via esclusiva ovvero unitamente ad altri prodotti o servizi, nell’ambito della propria attività commerciale.

2.2 KOSMIKOS riconosce al RESELLER una COMMISSIONE determinata in misura percentuale sull’importo del trasporto, oltre IVA nella misura di legge. La misura percentuale è indicata nell’ACCOUNT RESELLER. La COMMISSIONE è calcolata sul solo corrispettivo del trasporto, con esclusione delle commissioni applicate da KOSMIKOS e di ogni ulteriore onere, e matura su ciascuna PRENOTAZIONE COMPLETATA.

2.3 KOSMIKOS emette nei confronti del RESELLER fattura elettronica, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI), recante distinta indicazione del corrispettivo del trasporto e delle commissioni KOSMIKOS, con applicazione delle rispettive aliquote IVA. La COMMISSIONE spettante al RESELLER è documentata da separata fattura, emessa dal RESELLER ovvero, previo mandato scritto, da KOSMIKOS in nome e per conto del RESELLER ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Le PARTI CONTRAENTI convengono che i crediti reciproci si estinguono per compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti c.c.; il RESELLER versa pertanto a KOSMIKOS il solo importo netto risultante dalla differenza.

2.4 Con la registrazione il RESELLER accetta integralmente i TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e dichiara di aver preso visione della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS, obbligandosi a conformare ad essi la propria attività. Con la registrazione si intende concluso tra il RESELLER e KOSMIKOS il CONTRATTO RESELLER SULLA COOPERAZIONE COMMERCIALE.

2.5 Il RESELLER si obbliga a informare preventivamente i propri PASSEGGERI dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS e ad acquisirne il consenso ove richiesto dalla normativa applicabile. L’inosservanza di tali obblighi costituisce grave inadempimento del CONTRATTO RESELLER SULLA COOPERAZIONE COMMERCIALE. Il RESELLER risponde integralmente nei confronti di KOSMIKOS dei danni derivanti dalla violazione dei presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B.

2.6 I SERVIZI KOSMIKOS non possono essere annullati una volta prenotati, salvi i casi espressamente previsti dai TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS. Il RESELLER si obbliga a corrispondere integralmente le commissioni e i costi dei SERVIZI KOSMIKOS prenotati.

2.7 Il RESELLER si obbliga a riportare in modo chiaramente visibile la denominazione KOSMIKOS nei propri materiali promozionali, nei voucher e in ogni altra informativa destinata ai PASSEGGERI, in modo che questi siano espressamente informati che i SERVIZI KOSMIKOS costituiscono parte del servizio offerto dal RESELLER. Tale informazione è resa ai PASSEGGERI prima della conclusione di qualsiasi contratto con il RESELLER.

2.8 Nell’ordinare i SERVIZI KOSMIKOS il RESELLER agisce in qualità di COMMITTENTE, con gli effetti che ne derivano ai sensi dei presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B.

2.9 Il RESELLER si obbliga a corrispondere integralmente le fatture, i pagamenti insoluti e le commissioni derivanti dagli ordini dei SERVIZI KOSMIKOS effettuati per i propri PASSEGGERI, secondo i presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B.

2.10 KOSMIKOS, in qualità di intermediario, effettua i pagamenti in favore dei VETTORI e del RESELLER. Restano a carico del RESELLER gli oneri di natura pubblicistica o privatistica che ne derivino, quali, a titolo esemplificativo, imposte e commissioni di pagamento.

2.11 Tutte le prenotazioni dei SERVIZI KOSMIKOS devono essere integralmente pagate prima della fruizione dei SERVIZI KOSMIKOS, secondo il sistema applicabile al momento della prenotazione.

2.12 La misura della COMMISSIONE è determinata da KOSMIKOS e può essere modificata al ricorrere di un giustificato motivo, quale la variazione delle condizioni economiche del servizio, dei costi di intermediazione o del quadro normativo applicabile. La modifica è comunicata al RESELLER tramite l’ACCOUNT RESELLER e acquista efficacia decorsi quindici (15) giorni dalla comunicazione, applicandosi alle sole PRENOTAZIONI COMPLETATE successive a tale data. Il RESELLER che non intenda accettare la nuova misura può recedere dal CONTRATTO RESELLER SULLA COOPERAZIONE COMMERCIALE entro il medesimo termine, senza oneri.

2.13 I reclami provenienti dai PASSEGGERI del RESELLER sono gestiti in via principale dal RESELLER, il quale può avvalersi della procedura di reclamo disponibile sul SITO INTERNET. Il RESELLER informa i PASSEGGERI che ogni reclamo relativo ai SERVIZI KOSMIKOS deve essere trasmesso direttamente al RESELLER medesimo.

ARTICOLO 3 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1 Per PROPRIETÀ INTELLETTUALE si intendono i diritti di proprietà intellettuale e industriale di KOSMIKOS di qualsiasi natura, registrati o non registrati, in qualsiasi Paese, ivi compresi quelli sorti successivamente alla conclusione del contratto. Il termine comprende, senza limitazione, brevetti, marchi registrati e non registrati, modelli, diritti d’autore, software, nomi a dominio, know-how e banche dati, presenti e futuri.

3.2 Il RESELLER riconosce che KOSMIKOS è titolare esclusivo dei diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE e di ogni altro diritto, titolo e interesse connesso al modello di business KOSMIKOS, ai TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e all’impresa stessa, e che a KOSMIKOS spettano in via esclusiva l’avviamento e i benefici derivanti da tali diritti. Il RESELLER si obbliga a non vantare alcuna pretesa fondata sui medesimi e vi rinuncia espressamente. KOSMIKOS si riserva la facoltà di integrare, modificare e sostituire il contenuto dei diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE impiegati nell’esecuzione del modello di business KOSMIKOS.

3.3 Il RESELLER utilizza i diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ivi compreso il marchio KOSMIKOS® concessogli in licenza, esclusivamente secondo le modalità definite e approvate da KOSMIKOS, e si astiene da qualsiasi condotta idonea a pregiudicarli, tanto in costanza di rapporto quanto successivamente alla sua cessazione.

3.4 Il RESELLER si obbliga a non registrare, né tentare di registrare, in proprio o per conto di terzi, alcun diritto di PROPRIETÀ INTELLETTUALE — ivi compresi denominazioni, segni distintivi, nomi a dominio o modelli — utilizzato in relazione al presente rapporto o al modello di business KOSMIKOS, né ad acquisire o tentare di acquisire ulteriori diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE relativi al know-how, in qualsiasi Paese. Nell’esercizio della propria attività il RESELLER si qualifica espressamente come partner commerciale di KOSMIKOS e non come titolare dei diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE di KOSMIKOS.

3.5 Il RESELLER si obbliga a non registrare società, marchi o nomi a dominio, né a utilizzare nella propria attività denominazioni coperte da diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE, o ad esse simili, ovvero denominazioni che richiamino o possano essere confuse con quelle coperte dai medesimi diritti, o che comunque costituiscano utilizzo non consentito dei diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE di KOSMIKOS.

3.6 Qualora il RESELLER abbia notizia di violazioni, anche potenziali, dei diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE di KOSMIKOS, del modello di business o dell’avviamento, ovvero di condotte costituenti pratica commerciale non autorizzata o illecita, o ancora di fatti idonei a incidere negativamente sull’avviamento o sulla reputazione connessi a tali diritti, o di pretese di terzi relative al loro utilizzo, ne informa immediatamente KOSMIKOS per iscritto, trasmettendo una relazione completa delle circostanze.

3.7 L’avviamento derivante dall’utilizzo dei diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE da parte del RESELLER appartiene in via esclusiva a KOSMIKOS. Alla cessazione della cooperazione commerciale il RESELLER non ha diritto ad alcun rimborso di costi né ad alcuna somma in relazione all’utilizzo del modello di business KOSMIKOS, del marchio o dei diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE, né a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l’introduzione del marchio in un determinato mercato o degli investimenti effettuati.

3.8 KOSMIKOS si riserva ogni diritto e pretesa relativi ai propri diritti di PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ivi compresi i nomi a dominio contenenti la parola KOSMIKOS, sue flessioni o altri marchi registrati da KOSMIKOS, che risultino registrati dal RESELLER o da soggetti a questi collegati. Il RESELLER si obbliga a trasferire a KOSMIKOS, a titolo gratuito e a semplice richiesta, la titolarità di tali nomi a dominio, compiendo entro quindici (15) giorni ogni formalità necessaria presso il registro competente e sostenendone i costi di trasferimento e di mantenimento fino al perfezionamento. In caso di inottemperanza, KOSMIKOS può agire per l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno.

ARTICOLO 4 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE

4.1 Ciascuna delle Parti può recedere dalla cooperazione commerciale in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica, con preavviso di trenta (30) giorni, salvo diverso accordo scritto. Il recesso non pregiudica l’esecuzione delle prenotazioni già confermate alla data di efficacia del medesimo, che restano disciplinate dai presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B.

4.2 È fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere con effetto immediato in caso di grave inadempimento dell’altra Parte, di insolvenza, di apertura di procedura concorsuale ovvero di violazione dell’Articolo 3 o dell’Articolo 6.

4.3 Alla cessazione della cooperazione commerciale il RESELLER cessa l’utilizzo di ogni segno, denominazione, marchio e materiale promozionale di KOSMIKOS, ivi compreso il marchio KOSMIKOS®, e provvede, entro cinque (5) giorni, alla rimozione di ogni riferimento a KOSMIKOS dai propri siti, materiali e canali di comunicazione.

4.4 Entro otto (8) giorni dalla cessazione della cooperazione commerciale le Parti definiscono ogni reciproca pendenza, ivi compresi il pagamento delle fatture insolute e la corresponsione delle COMMISSIONI maturate sulle PRENOTAZIONI COMPLETATE fino alla data di cessazione.

4.5 La cessazione della cooperazione commerciale non pregiudica l’efficacia delle disposizioni destinate a produrre effetti anche successivamente, e segnatamente degli Articoli 3, 5 e 6, nonché di ogni altra clausola che per natura o funzione sia destinata a sopravvivere.

ARTICOLO 5 – DATI PERSONALI

5.1 Nell’ambito della cooperazione commerciale il RESELLER comunica a KOSMIKOS i dati personali dei propri PASSEGGERI necessari all’esecuzione dei SERVIZI KOSMIKOS. KOSMIKOS tratta e conserva tali dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e della POLITICA SULLA PRIVACY KOSMIKOS.

5.2 Le Parti danno atto che ciascuna di esse opera quale titolare autonomo del trattamento per le finalità proprie della rispettiva attività. Le Parti definiscono con separato accordo i rispettivi ruoli e obblighi ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ove i trattamenti effettuati ne richiedano la stipula.

5.3 Il RESELLER garantisce di aver reso ai propri PASSEGGERI l’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver acquisito il consenso ove richiesto dalla normativa applicabile, nonché di essere legittimato alla comunicazione dei dati a KOSMIKOS. Il RESELLER tiene indenne KOSMIKOS da ogni pretesa, danno o sanzione derivante dalla violazione della presente disposizione.

5.4 KOSMIKOS non risponde dei danni cagionati al RESELLER o a terzi da violazioni della sicurezza dei dati riconducibili alla sfera di controllo del RESELLER.

5.5 Le Parti si comunicano senza ingiustificato ritardo, e comunque entro ventiquattro (24) ore dalla conoscenza del fatto, ogni violazione dei dati personali rilevante ai fini degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, prestandosi reciproca collaborazione per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

6.1 Per INFORMAZIONI RISERVATE si intendono tutte le informazioni di natura riservata relative alle PARTI CONTRAENTI e all’oggetto del contratto che le medesime si scambino o alle quali abbiano accesso nell’ambito della sua esecuzione. Il termine comprende le informazioni relative al personale e ai suoi dati personali, alle operazioni, ai metodi e alle prassi aziendali, ai piani futuri, alle politiche commerciali, ai fornitori, ai clienti attuali e potenziali, nonché ogni informazione relativa al modello di business KOSMIKOS, a KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l. e alle società ad essa collegate, ai loro piani di attività, agenti, distributori, consulenti e clienti, indipendentemente dal fatto che siano espressamente qualificate come riservate.

6.2 Non costituiscono INFORMAZIONI RISERVATE le informazioni che siano di dominio pubblico o divengano tali senza violazione del presente Articolo, quelle già legittimamente note alla Parte ricevente prima della comunicazione, quelle da questa sviluppate autonomamente, nonché quelle la cui divulgazione sia imposta dalla legge o da provvedimento dell’autorità; in quest’ultimo caso la Parte ricevente ne dà preventiva comunicazione all’altra, ove consentito.

6.3 Le PARTI CONTRAENTI sono tenute a proteggere come segreto commerciale tutte le INFORMAZIONI RISERVATE scambiate in relazione ai SERVIZI KOSMIKOS, in forma orale, scritta, elettronica o in qualsiasi altra forma.

6.4 Il RESELLER si obbliga a trattare come INFORMAZIONI RISERVATE e come segreto commerciale tutti i dati acquisiti in relazione alla cooperazione commerciale, la documentazione ricevuta da KOSMIKOS, le procedure operative e le soluzioni aziendali, tecniche e tecnologiche impiegate da KOSMIKOS, a non divulgarli a terzi non autorizzati né a soggetti collegati senza il preventivo consenso scritto di KOSMIKOS, salvo quanto imposto da disposizioni di legge, e a utilizzarli esclusivamente per le finalità della cooperazione commerciale.

6.5 Il RESELLER si obbliga affinché i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché i soggetti ad esso collegati e i relativi amministratori, dipendenti e consulenti, che vengano o possano venire a conoscenza delle INFORMAZIONI RISERVATE, ne assicurino la protezione con la diligenza professionale richiesta, si astengano dal comunicarle a terzi in qualsiasi forma e le utilizzino esclusivamente ai fini della cooperazione commerciale.

6.6 Gli obblighi di riservatezza permangono per cinque (5) anni dalla cessazione della cooperazione commerciale e senza limiti di tempo per le informazioni che costituiscono segreto commerciale ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, finché ne ricorrano i presupposti.

6.7 KOSMIKOS può utilizzare i dati relativi agli acquisti, alla domanda, ai trasporti, ai ricavi, ai costi e alla soddisfazione dei clienti, riferiti all’attività del RESELLER e registrati sul SITO INTERNET, per le finalità di gestione, analisi statistica e miglioramento dei SERVIZI KOSMIKOS. La comunicazione a terzi di tali dati avviene esclusivamente in forma aggregata o anonima.

6.8 Su richiesta scritta di KOSMIKOS, il RESELLER restituisce, distrugge o cancella definitivamente, entro cinque (5) giorni lavorativi, i documenti in forma scritta, digitale o di altra natura contenenti INFORMAZIONI RISERVATE, assicurando che al medesimo adempimento provvedano i terzi che ne siano venuti a conoscenza. Sono fatti salvi i documenti la cui conservazione sia imposta dalla legge o necessaria alla tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

7.1 L’accettazione dei presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B comporta la sostituzione di ogni precedente accordo, orale o scritto, intercorso tra il RESELLER e KOSMIKOS, o i rispettivi danti causa, avente il medesimo oggetto.

7.2 Qualora le PARTI CONTRAENTI concludano un accordo integrativo, i presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B continuano a trovare applicazione, salvo espressa deroga contenuta nell’accordo integrativo.

7.3 La mancata richiesta di adempimento di una disposizione dei presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B non pregiudica il diritto di esigerne successivamente l’integrale esecuzione. La tolleranza di una violazione non costituisce rinuncia a far valere violazioni analoghe o ulteriori, né incide sull’efficacia della disposizione.

7.4 Ai presenti TERMINI E CONDIZIONI B2B si applicano la legge applicabile e il foro competente di cui all’Articolo 4 delle DISPOSIZIONI GENERALI.

V. TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE

ARTICOLO 1 – PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE

1.1 Con l’accettazione dei presenti TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS e la conseguente adesione al PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE, il RESELLER AFFILIATO si obbliga a collocare sul SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO un collegamento che reindirizzi l’utente al SITO INTERNET. KOSMIKOS ne autorizza l’utilizzo nei limiti e secondo le condizioni stabiliti nella presente sezione dei TERMINI E CONDIZIONI KOSMIKOS.

1.2 Per ciascuna PRENOTAZIONE COMPLETATA effettuata sul SITO INTERNET nell’ambito del PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE e proveniente dal SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO, KOSMIKOS corrisponde al RESELLER AFFILIATO una COMMISSIONE, determinata in misura percentuale sul valore lordo della PRENOTAZIONE COMPLETATA, nella misura indicata nell’ACCOUNT RESELLER.

1.3 Il RESELLER AFFILIATO garantisce di non reindirizzare al SITO INTERNET traffico proveniente da siti diversi dal SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO e che il reindirizzamento posto a fondamento della COMMISSIONE provenga esclusivamente da quest’ultimo.

1.4 Qualora emergano elementi che facciano ritenere che la COMMISSIONE sia stata maturata, ovvero che una PRENOTAZIONE COMPLETATA sia stata generata, mediante attività o condotte fraudolente, KOSMIKOS può sospendere i pagamenti dovuti in forza del PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE e trattenere le COMMISSIONI non ancora corrisposte accreditate nell’ACCOUNT RESELLER.

1.5 Della sospensione è data comunicazione scritta al RESELLER AFFILIATO, con indicazione degli elementi rilevati. Il RESELLER AFFILIATO può presentare le proprie osservazioni entro quattordici (14) giorni dalla comunicazione; ove le stesse risultino fondate, ovvero decorsi trenta (30) giorni senza che sia accertata alcuna condotta fraudolenta, KOSMIKOS provvede al pagamento delle COMMISSIONI sospese.

1.6 Costituisce attività o condotta fraudolenta ogni comportamento illecito diretto a trarre in inganno gli utenti o gli acquirenti dei SERVIZI KOSMIKOS, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il reindirizzamento del traffico dalla pagina di destinazione principale al SITO WEB DEL RESELLER AFFILIATO; l’impiego di bot o la generazione di clic non genuini; la creazione di contatti fittizi.

1.7 Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione trovano applicazione i TERMINI E CONDIZIONI B2B.

Casoria, 3 agosto 2026

KOSMIKOS Mobility Italy S.r.l.

Via Alessandro Manzoni, 81 – 80026 Casoria (NA)